Con una ammirevole quanto inconsueta solerzia , la Gazzetta Ufficiale pubblica stamane (domenica) il Decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020, rubricato "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19."
Ma il primo risultato che questo Decreto raggiunge è una generalizzata perplessità non tanto sulla sostanza dei provvedimenti assunti ma quanto sulla loro applicabilità.
La disposizione più complessa da interpretare è l'art. 1 lett a):
"
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma,
Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e
Venezia, sono adottate le seguenti misure:
a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonche' all'interno
dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero
spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
"
Infatti lunedì imprese e lavoratori come dovranno comportarsi?
Ed ecco che fioriscono -legittimamente - le interpretazioni e raccomandazioni di parte.
Così Assolombarda che sul punto specifico suggerisce alle Imprese Associate :
- - le attività continuano e quindi il tragitto casa lavoro è consentito (nel termine “comprovate” riteniamo si intendano attività non ovviabili ricorrendo a lavoro agile e che richiedono la presenza dei lavoratori sul luogo di lavoro e, in questo caso, con l’adozione da parte delle imprese delle misure di cautela e prevenzione).
- - non sono previsti blocchi di persone né di merci, è opportuno adottare misure di prevenzione e di cautela nei confronti dei trasportatori, quali ad esempio:
- gli autisti non possano scendere dai mezzi e siano muniti di dispositivi medici di protezione e prevenzione quali mascherine, guanti monouso ecc.
- se il carico/scarico richiede la discesa dal mezzo deve essere mantenuta la distanza di sicurezza (1 metro)
- la documentazione di trasporto sia trasmessa in via telematica